La Corte di Cassazione rinvia il caso di Special Auto S.r.l. in Liquidazione
Pubblicato il: 2/7/2025
Nel contenzioso, Special Auto S.r.l. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni, Pasquale Russo e Francesco Padovani.
La sentenza n. 2951 del 2025 della Corte di Cassazione riguarda il contenzioso tra Special Auto S.r.l. in Liquidazione (già Policar S.p.A.) e l'Agenzia delle Entrate, relativo alla deduzione di costi derivanti da attività illecita e alla contabilizzazione di ricavi. La controversia ha origine da due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società il mancato pagamento di IRES, IRAP e IVA, a seguito di indebite detrazioni su fatture soggettivamente inesistenti, omessa contabilizzazione di ricavi e deduzione di costi provenienti da attività illecite.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ha accolto parzialmente il ricorso della società, limitatamente alla contestazione delle fatture soggettivamente inesistenti. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato la decisione, ritenendo infondate le altre contestazioni. Special Auto S.r.l. in Liquidazione ha quindi impugnato la sentenza della CTR.
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso della società, ritenendo che la CTR non abbia correttamente applicato la disciplina sulla indeducibilità dei costi derivanti da attività illecita, introdotta dal d.l. n. 16 del 2012. La Corte ha stabilito che il giudice tributario deve accertare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e verificare il nesso diretto tra i costi e l'attività delittuosa. Inoltre, la Corte ha riconosciuto l'applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni, in considerazione dello ius superveniens costituito dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 158 del 2015.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato il caso alla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana per un nuovo esame, includendo la valutazione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e il regolamento delle spese di lite.