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Sentenza della Corte di Cassazione: rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione


Pubblicato il: 2/11/2025

Nel contenzioso, Regione Piemonte è affiancata dagli avvocati Marialaura Piovano ed Eugenia Salsotto; Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza rilevante sul ricorso n. 12077/2024, presentato dalla Regione Piemonte contro la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. La controversia riguardava il diniego di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) corrisposta per gli anni di imposta 2018 e 2019. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della Kuwait Petroleum Italia s.p.a., ribaltando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha stabilito che la questione del primato del diritto interno rispetto a quello unionale era infondata, in quanto la legislazione italiana non poteva legittimamente salvaguardare i rapporti pregressi all'abrogazione dell'IRBA. Inoltre, la previsione della legge regionale Piemonte n. 11 del 2011, che destinava il gettito dell'IRBA al finanziamento di interventi per eventi calamitosi, non poteva essere considerata una finalità specifica richiesta dalla normativa comunitaria.

La Corte ha affermato che il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso era il concessionario dell'impianto di distribuzione, non il consumatore finale. Inoltre, la mancata traslazione del tributo non costituiva un elemento del diritto al rimborso, ma un fatto impeditivo, la cui prova spettava all'amministrazione doganale. La Regione Piemonte non aveva fornito tale prova, né dimostrato un indebito arricchimento.

La Regione Piemonte ha presentato ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il primo motivo contestava la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che la traslazione dell'imposta sui consumatori fosse connaturale al tributo. Il secondo motivo lamentava la mancanza di prova che la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. avesse subito la domanda di rimborso dai consumatori finali. Il terzo motivo denunciava l'omesso esame di fatti e documenti decisivi. Il quarto motivo, subordinato ai precedenti, contestava la mancata indagine tecnica sui fatti contestati. Il quinto motivo contestava la mancata considerazione dell'eccezione di inammissibilità dell'istanza di rimborso.

La Corte di Cassazione ha esaminato la questione della legittimazione passiva della Regione Piemonte, richiamando il principio secondo cui la decisione nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire. La Corte ha rilevato che l'IRBA, istituita dalla legge regionale n. 47 del 1993, era un tributo regionale proprio derivato, colpendo la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità e non al valore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito che l'IRBA non aveva una finalità specifica ai sensi della Direttiva 2008/118/CE, essendo destinata solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali.

La Corte di Cassazione ha concluso che l'IRBA non rispettava le condizioni previste dall'U.E. e non poteva ritenersi legittima, con conseguente necessità di disapplicare la normativa italiana e di accogliere l'istanza di rimborso della contribuente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della Regione Piemonte e ha compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità tra le parti.