Sentenza della Corte di Cassazione: rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Pubblicato il: 2/11/2025
Nel contenzioso, Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo.
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante sul ricorso n. 19076/2024, presentato dalla Kuwait Petroleum Italia s.p.a. contro la Regione Campania. La controversia riguardava il diniego di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) corrisposta negli anni 2018 e 2019. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello della Kuwait Petroleum Italia s.p.a., confermando la decisione di primo grado.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha stabilito che la sentenza di primo grado aveva correttamente confermato la legittimità della norma transitoria di cui alla legge n. 178 del 2020 e la conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inoltre, ha affermato che il contribuente che chiedeva il rimborso doveva fornire la prova di essere rimasto economicamente inciso dal prelievo, dimostrando che il carico fiscale non era stato trasferito su altri soggetti. Questo principio è stato codificato con la riforma del processo tributario di cui alla legge n. 130 del 2022.
La Corte ha rilevato che l'IRBA non poteva costituire un costo per il gestore, in quanto il tributo veniva riscosso all'atto dell'erogazione del carburante e doveva essere riversato alla Regione. Inoltre, ha affermato che la legge regionale n. 28 del 2003, che istituiva l'IRBA, non era in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, poiché prevedeva una destinazione del gettito a finalità specifiche, come il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali.
La Kuwait Petroleum Italia s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il primo motivo contestava la compatibilità tra la disciplina nazionale recante l'IRBA e la Direttiva 2008/118/CE. Il secondo motivo lamentava la violazione del principio del primato del diritto unionale. Il terzo motivo denunciava la violazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione della legittimazione passiva della Regione Campania, richiamando il principio secondo cui la decisione nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire. La Corte ha rilevato che l'IRBA, istituita dalla legge regionale n. 28 del 2003, era un tributo regionale proprio derivato, colpendo la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità e non al valore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito che l'IRBA non aveva una finalità specifica ai sensi della Direttiva 2008/118/CE, essendo destinata solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali.
La Corte di Cassazione ha concluso che l'IRBA non rispettava le condizioni previste dall'U.E. e non poteva ritenersi legittima, con conseguente necessità di disapplicare la normativa italiana e di accogliere l'istanza di rimborso della contribuente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della Kuwait Petroleum Italia s.p.a. e ha compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità tra le parti.