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Sentenza della Corte di Cassazione: Applicabilità della TOSAP per le Occupazioni Autostradali


Pubblicato il: 2/17/2025

Nel contenzioso, Autostrade per l'Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi; il Comune di Conca della Campania è difeso dall'avvocato Fabio Benincasa.

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza rilevante sul ricorso n. 1008/2024, presentato da Autostrade per l'Italia S.p.A. contro il Comune di Conca della Campania. La controversia riguardava la richiesta di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l'anno 2014, per un ammontare complessivo di € 46.272,85, relativo all'occupazione sovrastante strade comunali mediante cavalcavia autostradali. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'impugnazione del Comune, confermando la pretesa impositiva.

 

Autostrade per l'Italia S.p.A. ha presentato ricorso per cassazione basato su tre motivi. Il primo motivo lamentava l'omessa pronuncia sul motivo principale di doglianza relativo alla carenza del presupposto applicativo della TOSAP. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile questo motivo, ritenendo che il giudice di secondo grado, escludendo l'esistenza dell'esenzione, abbia implicitamente postulato il presupposto impositivo.

 

Il secondo motivo contestava la violazione e falsa applicazione delle leggi n. 463/1955, n. 729/1961 e n. 385/1968, nonché degli articoli 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo della TOSAP. La Corte ha respinto questo motivo, affermando che la dichiarazione di pubblica utilità rappresentava solo il momento iniziale della procedura espropriativa, che doveva concludersi con il decreto di esproprio. In assenza di tale decreto, la proprietà delle strade comunali e dell'area sovrastante rimaneva al Comune.

 

Il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 822 cod. civ. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 461/1999, sostenendo che l'esenzione prevista per lo Stato doveva applicarsi anche alla società concessionaria. La Corte ha respinto questo motivo, affermando che l'esenzione non spettava alla società concessionaria, che agiva in piena autonomia e non come mera sostituta dello Stato.

 

La Corte di Cassazione ha concluso che il presupposto impositivo della TOSAP era costituito dall'occupazione di spazi ed aree pubbliche, indipendentemente dall'esistenza di una concessione o autorizzazione. La tassa competeva al concessionario che occupava lo spazio, a nulla rilevando che il viadotto fosse di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, la gestione tornasse allo Stato.

 

La Corte ha rigettato il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo, e ha condannato Autostrade per l'Italia S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Inoltre, ha escluso la necessità di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritenendo che non sussistesse alcuna incertezza interpretativa o interferenza con il diritto unionale.