Sentenza della Corte di Cassazione: Fatture per Operazioni Inesistenti e Sanzioni
Pubblicato il: 2/17/2025
Nel contenzioso, Gi.Di. Meccanica S.p.A. è affiancata dagli avvocati Loris Tosi e Giuseppe Marini.
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa sul ricorso n. 1008/2024, presentato da Gi.Di. Meccanica Spa contro l'Agenzia delle Entrate. La controversia riguardava la verifica fiscale relativa all'anno 2007, conclusa con la redazione di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza, cui la società aveva prestato adesione. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente avvisi di accertamento, contestando il maggior reddito imponibile derivante da operazioni inesistenti e irrogando sanzioni per un valore di € 9.606,00.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso aveva rigettato l'impugnativa della società, decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Gi.Di. Meccanica Spa ha quindi presentato ricorso per cassazione, articolato in undici motivi.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso primo, secondo, terzo, sesto, settimo e nono, ritenendo che la società chiedesse un riesame del compendio probatorio, non consentito in sede di legittimità. Il quarto motivo, relativo alla presunzione di distribuzione dei maggiori utili ai soci, è stato anch'esso dichiarato inammissibile, poiché il maggior reddito della società era stato definitivamente accertato.
Il quinto motivo, riguardante la contraddittorietà della pronuncia della CTR, è stato dichiarato inammissibile, poiché la contestazione riguardava il reddito di partecipazione dei soci, non parte del giudizio. L'ottavo motivo, relativo alla violazione dell'art. 45 del Tuir, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
La Corte ha accolto il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso, relativi alla quantificazione delle sanzioni e alla violazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La CTR non aveva chiarito le ragioni della quantificazione delle sanzioni e non si era espressa sulla contestazione che la sanzione per l'omesso versamento dei tributi avrebbe dovuto essere irrogata nello stesso atto impositivo.
La Corte di Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.