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Il CdS si pronuncia circa l'accatastamento dei Maxi Caravan nei campeggi


Pubblicato il: 4/9/2025

Nel contenzioso, Camping Italy S.r.l. è affiancata dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Francesco Moschetti e Andrea Manzi.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l'appello presentato da Camping Italy S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, confermando la legittimità dell'accatastamento dei maxi caravan all'interno delle strutture ricettive all'aperto. La sentenza, pubblicata il 28 marzo 2025, ha ribadito la validità del regolamento ministeriale che considera unità immobiliari anche i manufatti prefabbricati semplicemente appoggiati al suolo, purché stabili nel tempo e dotati di autonomia funzionale e reddituale.

Camping Italy S.r.l., proprietaria di un campeggio nel Comune di Cavallino Treponti (VE), aveva impugnato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che, in seguito a lavori svolti nel campeggio, aveva determinato una rendita catastale di € 30.700,00 includendo 63 maxi caravan. La società contestava l'art. 2, comma 3, del D.M. n. 28 del 1998, che amplia la nozione di "bene immobile" anche a strutture prefabbricate non incorporate al suolo, sostenendo che tale disposizione violasse l'art. 812 c.c. e la normativa di settore.

Il Tar per il Lazio aveva dichiarato inammissibile l'impugnativa dell'avviso di accertamento per difetto di giurisdizione e respinto l'azione di annullamento del regolamento ministeriale. Camping Italy S.r.l. ha quindi proposto appello, articolato su vari motivi, tra cui la violazione dell'art. 17 della L. 400/1988 e dell'art. 23 Cost., sostenendo che il regolamento avrebbe dovuto essere introdotto con un decreto del Presidente della Repubblica e non con un decreto ministeriale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze dell'appellante, richiamando la giurisprudenza civile e amministrativa che conferma la legittimità dell'accatastamento dei manufatti prefabbricati stabili nel tempo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2024 del 2024, ha affermato che l'installazione stabile di mezzi mobili di pernottamento, come i maxi caravan, determina una trasformazione irreversibile del territorio, incidendo sul processo valutativo della rendita catastale. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre stabilito che tali manufatti, se destinati a soddisfare esigenze stabili e permanenti, richiedono il permesso di costruire.

Il Collegio ha ribadito che la rendita catastale non costituisce né un'imposta né un presupposto d'imposta, ma rappresenta la base imponibile per calcolare alcune imposte. La disciplina rientra nel perimetro dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che prevede la legislazione statale esclusiva nella materia del sistema tributario e contabile dello Stato.

Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello e compensando le spese del giudizio tra le parti. La decisione sancisce la legittimità dell'accatastamento dei maxi caravan nei campeggi, stabilendo che tali strutture, se stabili nel tempo e dotate di autonomia funzionale e reddituale, devono essere considerate unità immobiliari ai fini catastali.