Il CdS conferma l'esclusione di Almaviva dalla gara per la Rete Smart nella Valle Umbra
Pubblicato il: 4/9/2025
Nel contenzioso, Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Valle Umbra Servizi S.p.A. è assistita dall'avvocato Marcello Cardi; IDEA S.r.l. è difesa dall'avvocato Enzo Giacometti.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l'appello presentato da Almaviva S.p.A. contro Valle Umbra Servizi S.p.A., confermando la legittimità dell'esclusione di Almaviva dalla procedura di gara per la realizzazione di una rete smart intelligente per la gestione sostenibile dell'infrastruttura acquedottistica nella Valle Umbra. La sentenza, pubblicata il 28 marzo 2025, ha ribadito che l'offerta economica di Almaviva era incompleta e non conforme alle prescrizioni della legge di gara.
La vicenda ha avuto inizio con la pubblicazione del bando di gara l'8 marzo 2024, con un importo a base d'asta di €33.927.000. Almaviva, insieme ad altre società, ha partecipato alla gara, ma è stata esclusa con provvedimento del 30 aprile 2024. Almaviva ha impugnato l'esclusione dinanzi al TAR Umbria, che ha respinto il ricorso. La società ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che l'esclusione violava il principio di tassatività delle cause di esclusione e che il malfunzionamento della piattaforma telematica aveva impedito il corretto caricamento dell'offerta.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze dell'appellante, sottolineando che l'offerta economica di Almaviva mancava di elementi essenziali, tra cui l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalle imprese del RTI. Secondo il Consiglio di Stato, l'applicazione del CCNL ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta e la sua mancata indicazione costituisce un vizio di offerta incompleta, legittimando l'esclusione dalla gara.
Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto la richiesta di Almaviva di attivare il soccorso procedimentale, ritenendo che ciò avrebbe consentito alla società di integrare ex post il contenuto dell'offerta, violando il principio di immodificabilità dell'offerta. Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello e compensando le spese del giudizio tra le parti.
La decisione sancisce la legittimità dell'esclusione di Almaviva dalla gara, stabilendo che l'offerta economica deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge di gara e dalla normativa di settore.