Respinto il ricorso di GSA e confermato l'accesso agli atti di gara per Romeo Gestioni
Pubblicato il: 4/10/2025
Nel contenzioso, GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo; Romeo Gestioni S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Fimmano' e Federico Dinelli; ABC - Acqua Bene Comune Napoli è difesa dall'avvocato Paolo Carbone.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l'appello presentato da GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A. contro Romeo Gestioni S.p.A. e l'Azienda Speciale ABC - Acqua Bene Comune, confermando la legittimità della sentenza del TAR Campania che ha ordinato l'ostensione integrale della documentazione richiesta da Romeo Gestioni. La sentenza, pubblicata il 28 marzo 2025, ha ribadito che Romeo Gestioni ha diritto di accesso agli atti di gara, inclusa l'offerta tecnica e la documentazione di verifica dell'anomalia dell'offerta di GSA.
La vicenda ha avuto inizio con la gara indetta da ABC - Acqua Bene Comune Napoli per l'affidamento dei servizi di custodia e sorveglianza non armata a tutela del patrimonio aziendale ubicato nelle province di Napoli e Caserta. Romeo Gestioni, risultata prima classificata, è stata esclusa con provvedimento del 1° febbraio 2024, poi annullato dal TAR Campania con sentenza del 23 maggio 2024. In pendenza del giudizio di primo grado, Romeo Gestioni ha fatto istanza di accesso agli atti di gara, ma l'amministrazione ha chiesto alla controinteressata GSA di autorizzare l'ostensione, alla quale GSA si è opposta. Il procedimento si è concluso con il silenzio diniego sull'istanza di accesso, che Romeo Gestioni ha impugnato.
Il TAR Campania ha accolto il ricorso di Romeo Gestioni, ritenendo tempestiva l'introduzione del giudizio e la sussistenza dell'interesse conoscitivo della ricorrente, in quanto partecipante alla gara e avente un interesse personale, attuale e concreto. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata comprova dell'esistenza di segreti tecnici e commerciali nell'offerta di GSA, ordinando l'ostensione integrale della documentazione richiesta.
GSA ha impugnato la sentenza del TAR, sostenendo l'illegittimità dell'ordine di esibizione per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e il difetto di legittimazione e interesse di Romeo Gestioni. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, rilevando che il differimento dell'accesso previsto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non è applicabile nella procedura in questione, poiché la stazione appaltante si è già espressa in merito alle offerte e alla verifica di anomalia. Inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimazione e l'interesse di Romeo Gestioni ad accedere agli atti di gara, sottolineando che la posizione differenziata del concorrente escluso e l'interesse a verificare le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta giustificano l'accesso.
Infine, il Consiglio di Stato ha rilevato la genericità dell'opposizione di GSA all'accesso, confermando la decisione del TAR Campania. La sentenza sancisce il diritto di Romeo Gestioni di accedere agli atti di gara e conferma la legittimità dell'ordine di ostensione integrale della documentazione richiesta.