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Il TAR Lazio rigetta il ricorso di Sabini S a r.l. per l'ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante


Pubblicato il: 4/1/2025

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese; Sabini S. a r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; Società Agricola Terre Sabine S.n.c. di Renato & Roberto Merzetti è difesa dagli avvocati Francesco Lanata, Andrea Di Leo e Lia Pezzulo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, ha respinto il ricorso presentato da Sabini s.a.r.l. contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e altri enti, confermando l'esclusione della società dalla procedura di ammissione al finanziamento nell'ambito del PNRR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. La sentenza, pubblicata il 14 marzo 2025, ha stabilito che Sabini non possedeva i requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi.

La vicenda ha avuto inizio con la presentazione da parte di Sabini di un'istanza per l'ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 19,50 MW nel Comune di Garaguso. Il GSE ha escluso la società dalla procedura di ammissione al finanziamento, basandosi su due motivi: la mancanza del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o di una valutazione di impatto ambientale (VIA), e la mancata dimostrazione della disponibilità delle particelle catastali indicate nel parere di non assoggettabilità a VIA.

La questione si è attestata sulla corretta interpretazione da fornire all’art. 5, co. 4 del D.M. n. 436/2023, nella parte in cui prevede che in sede di presentazione della richiesta di ammissione agli incentivi è concesso agli operatori di fornire, in luogo della PAS ovvero dell’autorizzazione unica, la “valutazione di impatto ambientale”.

La ricorrente, che in sede di presentazione della domanda aveva prodotto la “verifica di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale” (c.d. screening), sosteneva che tale provvedimento era sufficiente ad integrare la condizione imposta dall’art. 5, co. 4. Ciò in quanto il procedimento di screening era – a suo giudizio - da ritenere equiparabile alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all’art. 5, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Il TAR ha invece ritenuto di non aderire a tale impostazione, evidenziando che la locuzione “valutazione di impatto ambientale” consente di escludere dal suo novero il provvedimento di screening, atteso che i due istituti (VIA e screening) sono distinti e disciplinati in maniera significativamente diversa dagli artt. 19 e 23 del D.Lgs. n. 152/2006. La natura eccezionale della disposizione, chiaramente desumibile dal fatto che la regola è pur sempre costituita dalla documentazione del titolo abilitativo (PAS o autorizzazione unica), impedisce pertanto di farne un’applicazione estensiva o tale da ricomprendervi lo screening.

Il TAR ha poi valorizzato l’interpretazione teleologica della norma, evidenziando che la disposizione in commento è finalizzata a scongiurare che progetti privi dei necessari titoli di legittimazione accedano ad incentivi finanziati nell’ambito del PNRR, respingendo pertanto il ricorso.