Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della clausola territoriale nella gara per il recupero dei rifiuti
Pubblicato il: 4/11/2025
Nel contenzioso, Montello S.p.A. è affiancata dall'avvocato Paolo Clarizia; Alea Ambiente S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Gratteri.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02680/2025, ha respinto l'appello di Montello S.p.A. contro la decisione del TAR per l'Emilia Romagna che aveva confermato la legittimità della clausola territoriale nella gara indetta da Alea Ambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata.
La vicenda ha avuto origine dalla previsione del bando di gara che richiedeva agli operatori economici di indicare impianti di conferimento situati entro una distanza di 25 km per i lotti 1 e 2 e 35 km per il lotto 3 dalla sede legale di Alea Ambiente S.p.A.
Montello S.p.A. ha impugnato la clausola, sostenendo che fosse lesiva dei principi di concorrenza e massima partecipazione. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la clausola fosse conforme al principio di prossimità degli impianti di recupero previsto dall'art. 181, comma 5, del Codice dell'Ambiente.
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR, evidenziando che la clausola territoriale rappresenta un'applicazione del principio di prossimità, volto a tutelare l'ambiente. Pertanto, l'appello di Montello S.p.A. è stato respinto e la clausola territoriale è stata ritenuta legittima.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti.