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Cassazione conferma la T.O.S.A.P. per Enel Produzione: occupazione di spazi pubblici legittima


Pubblicato il: 2/17/2025

Nella vertenza, gli avvocati Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro hanno affiancato Enel Produzione S.p.A.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3860 del 2025, ha confermato la legittimità della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) per Enel Produzione S.p.a., rigettando il ricorso della società. La controversia è nata dall'avviso di accertamento emesso dal Comune di Mignano Monte Lungo nei confronti di Enel Produzione S.p.a. per l'omessa denuncia e il mancato versamento della T.O.S.A.P. relativa al 2014, in relazione a opere di proprietà della società (galleria di adduzione di acqua per centrali idroelettriche) situate nel territorio comunale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva inizialmente accolto parzialmente il ricorso di Enel Produzione, ma la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha successivamente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente l'appello del Comune. Enel Produzione ha quindi presentato ricorso per cassazione, lamentando vari vizi procedurali e sostanziali.

La Cassazione ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sottolineando che il potere di autotutela del Comune è legittimo anche in presenza di vizi sostanziali dell'atto impositivo, purché non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento e non vi sia stato un giudicato sull'atto. Inoltre, la Corte ha ribadito che la motivazione dell'avviso di accertamento era adeguata e che il Comune aveva correttamente applicato le tariffe previste per le occupazioni di spazi pubblici.

La Cassazione ha anche chiarito che i terreni gravati da usi civici rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune e che la società Enel Produzione non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la natura privata dei terreni occupati. Infine, la Corte ha riconosciuto che l'attività di produzione di energia elettrica svolta da Enel Produzione è strumentale all'erogazione di un pubblico servizio, confermando l'applicabilità delle tariffe agevolate previste per tali occupazioni.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente giuridico, confermando la legittimità della T.O.S.A.P. per le occupazioni di spazi pubblici da parte di società che svolgono attività strumentali all'erogazione di servizi di pubblica utilità.