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Rigettato il ricorso di Azienda di Trasporti Molisana per l'ottemperanza delle sentenze del TAR Molise


Pubblicato il: 4/12/2025

Nel contenzioso, Azienda di Trasporti Molisana è affiancata dall'avvocato Giovanna De Santis; Regione Molise è assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato; Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. è difesa dagli avvocati Giuseppe Reale e Giuseppe Ruta.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2734 del 2025, ha respinto il ricorso presentato dall'Azienda di Trasporti Molisana - A.T.M. S.p.A. contro la Regione Molise. La società aveva impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise che aveva rigettato la sua richiesta di annullamento della delibera della giunta regionale n. 113 del 2022 e della successiva determinazione dirigenziale n. 2358 del 2022, riguardanti la definizione della nuova rete di servizi minimi di trasporto pubblico locale.

La vicenda ha avuto origine dalla decisione della Regione Molise di affidare provvisoriamente i servizi minimi di trasporto pubblico locale ai precedenti affidatari, in attesa dell'espletamento della gara. A.T.M. S.p.A. ha contestato tale decisione, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto contribuire per l'intero chilometraggio delle tratte bi-regionali, e non solo per la parte di servizio svolta all'interno del territorio regionale.

Il TAR Molise aveva rigettato il ricorso principale di A.T.M. S.p.A. e dichiarato improcedibile quello incidentale della controinteressata S.A.T.I., compensando integralmente le spese di lite. A.T.M. S.p.A. ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, lamentando la violazione di diverse normative e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, rilevando che l'omessa valutazione dei chilometri percorsi nella regione diversa da quella che ha istituito il servizio non costituisce una violazione della normativa unionale o interna, né un vizio di eccesso di potere. La sentenza ha sottolineato che la normativa sovranazionale richiede che la compensazione economica sia calcolata in modo da evitare compensazioni eccessive e che consenta all'operatore economico di recuperare i costi sostenuti per assicurare il servizio pubblico, alle condizioni imposte nell'interesse pubblico.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i documenti prodotti dalla Regione Molise nel giudizio di appello, in quanto anteriori al giudizio di primo grado e non indispensabili ai fini della decisione. La sentenza ha concluso che l'appello di A.T.M. S.p.A. è infondato e ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, data la complessità della questione.

La sentenza del Consiglio di Stato conferma l'operato della Regione Molise e respinge le pretese di A.T.M. S.p.A., ribadendo che la compensazione economica deve essere proporzionata e conforme ai principi di trasparenza e parità di trattamento.