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Respinto il ricorso di FCA Italy S.p.A. contro E.G.R.I.B. in materia di tariffe idriche industriali


Pubblicato il: 4/12/2025

L'Avvocato Luisa Acampora, l'Avvocato Maurizio Barbatelli e l'Avvocato Raffaele Troncone hanno affiancato FCA Italy S.p.A., l'Avvocato Sandro Amorosino ha assistito Acquedotto Lucano S.p.A. e E.G.R.I.B.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2025, ha respinto il ricorso presentato da FCA Italy S.p.A. contro E.G.R.I.B. - Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata. La società aveva impugnato il decreto dell'E.G.R.I.B. n. 5 del 14 aprile 2021, che approvava la tariffa provvisoria per il servizio di distribuzione acqua e collettamento e depurazione dei reflui industriali.

La vicenda ha avuto origine dalla delibera n. 27 del 7 febbraio 2018 del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, che determinava le nuove tariffe per il servizio di fornitura di acqua ad uso industriale e di collettamento e depurazione delle acque reflue. Tale delibera era stata impugnata e annullata dal TAR Basilicata per carenza di potere del Consorzio. Successivamente, il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza del TAR, riconoscendo la competenza del Consorzio in materia di tariffazione dei servizi di gestione dell'acqua ad uso industriale.

Nel frattempo, il Consorzio aveva adottato una nuova deliberazione tariffaria n. 163 del 14 novembre 2019, anch'essa impugnata e annullata dal TAR Basilicata. La Regione Basilicata aveva poi disposto la messa in liquidazione del Consorzio e trasferito le competenze all'E.G.R.I.B., che con il decreto n. 5 del 14 aprile 2021 aveva approvato le tariffe provvisorie.

FCA Italy S.p.A. ha impugnato il decreto dell'E.G.R.I.B., sostenendo la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Basilicata n. 35/2021, che aveva statuito l'incompetenza del Consorzio a determinare le tariffe. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, rilevando che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3800/2021 aveva riconosciuto la competenza del Consorzio e fornito un solido fondamento alle attribuzioni esercitate dall'E.G.R.I.B.

La sentenza ha inoltre rilevato che la partecipazione procedimentale era stata adeguatamente garantita, con l'approvazione delle tariffe da parte dell'assemblea dei sindaci dell'E.G.R.I.B., rappresentativa delle esigenze del territorio. Il Consiglio di Stato ha concluso che il ricorso di FCA Italy S.p.A. è infondato e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, data la complessità della questione.

La sentenza del Consiglio di Stato conferma l'operato dell'E.G.R.I.B. e respinge le pretese di FCA Italy S.p.A., ribadendo la legittimità delle tariffe provvisorie approvate per il servizio di distribuzione acqua e collettamento e depurazione dei reflui industriali.