Il TAR Abruzzo dichiara l'improcedibilità del ricorso della Di Nizio Eugenio S.r.l. per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari
Pubblicato il: 4/3/2025
Nel contenzioso, Di Nizio Eugenio S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giampaolo Di Marco; Regione Abruzzo è assistita dall'Avvocatura Distrettuale; Comune di Atessa è difeso dagli avvocati Lorenzo Casaroli e Andrea Filippini; Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature WWF Italia Onlus, Legambiente Nazionale Aps, Comitato Cittadino Val di Sangro sono rappresentati dall'avvocato Francesco Paolo Febbo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla Di Nizio Eugenio S.r.l. contro la Regione Abruzzo e il Comune di Atessa.
La sentenza, pubblicata il 27 marzo 2025, riguarda il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
La vicenda ha avuto inizio con la deliberazione della Giunta del Comune di Atessa n. 67 del 29 giugno 2020, che ha istituito una Commissione Comunale di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) per esaminare il progetto proposto dalla Di Nizio Eugenio S.r.l. Successivamente, il Comune di Atessa ha espresso parere negativo alla valutazione di incidenza ambientale del progetto con la Determinazione n. 423/A.G. del 12 agosto 2020. Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) ha comunicato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, seguito da ulteriori giudizi negativi e proroghe.
La Di Nizio Eugenio S.r.l. ha presentato ricorso al TAR Abruzzo, integrato da motivi aggiunti, per l'annullamento delle deliberazioni e determinazioni comunali e regionali che ostacolavano la realizzazione del progetto. Tuttavia, durante l'udienza pubblica del 26 marzo 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il TAR Abruzzo ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Con la sentenza del TAR Abruzzo n. 147 del 27 marzo 2025 si conclude positivamente la lunga battaglia politica e amministrativa condotta dal Comune di Atessa, sempre seguito in giudizio dallo Studio legale Filippini. La società ricorrente ha dovuto prendere atto della sussistenza di un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell'ipotizzato impianto.