Il CdS annulla la decisione del TAR sulla controversia tra INWIT e Comune di Avella
Pubblicato il: 4/12/2025
Nel contenzioso, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giovanni Zucchi; il Comune di Avella è assistito dall'avvocato Lodovico Visone; Saverio Canonico è difeso dall'avvocato Silvio Sepe.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02785/2025, ha annullato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, relativa alla controversia tra Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.A. e il Comune di Avella. La vicenda ha avuto origine il 15 maggio 2023, quando INWIT ha presentato al Comune di Avella una istanza per l'installazione di una infrastruttura portante impianti di telecomunicazione. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, INWIT ha notificato al Comune l'autocertificazione relativa alla formazione del silenzio assenso e ha comunicato l'inizio dei lavori per il 26 luglio 2023.
Il Comune di Avella, con ordinanza del 3 agosto 2023, ha sospeso i lavori per motivi legati alla presunta pericolosità degli impianti 5G, alla vicinanza con una zona soggetta a vincolo archeologico e paesaggistico, alla mancata indicazione del titolare del fondo e alla mancanza di una esaustiva valutazione dei rischi connessi agli impianti 5G. Successivamente, con ordinanza del 14 settembre 2023, il Comune ha ordinato la rimozione delle opere realizzate, sostenendo che erano state costruite in assenza di titoli abilitativi e in contrasto con la normativa urbanistica-edilizia vigente.
INWIT ha impugnato entrambe le ordinanze con un ricorso di primo grado, ma il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, affermando che il Regolamento comunale per l'insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile, approvato nel dicembre 2023, non includeva l'area interessata tra quelle idonee all'installazione degli impianti. INWIT ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che l'istanza del 15 maggio 2023 doveva essere qualificata come istanza di autorizzazione unica e che si era formato il silenzio assenso.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione del contraddittorio con le compagnie telefoniche potenzialmente interessate a collocare impianti di trasmissione sul traliccio oggetto degli atti impugnati. Inoltre, ha ritenuto che il TAR avrebbe dovuto compiere una valutazione più approfondita per stabilire l'oggetto dell'istanza e i relativi effetti. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR e ha rimesso gli atti al giudice di primo grado per una nuova valutazione. Le spese saranno liquidate al definitivo.