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Accolto il ricorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro ANAS S.p.A.


Pubblicato il: 4/14/2025

Nel contenzioso, ANAS S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marcello Clarich.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02788/2025, ha accolto l'appello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro ANAS S.p.A., riformando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. La controversia riguarda l'installazione da parte di ANAS di una rete di comunicazione elettronica all'interno di una galleria sulla S.S. 52 Carnica, utilizzata per il controllo degli impianti di illuminazione, ventilazione e semaforici, senza aver richiesto l'autorizzazione generale prevista dagli artt. 99 e 104 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE).

Il Ministero aveva diffidato ANAS a presentare istanza di sanatoria e successivamente sollecitato la richiesta di autorizzazione generale, sostenendo che ANAS non fosse esonerata dall'obbligo di autorizzazione in quanto la galleria è soggetta a uso pubblico. Il TAR aveva accolto il ricorso di ANAS, applicando in via analogica l'art. 99, comma 5, del CCE, che esonera dall'obbligo di autorizzazione gli impianti ad uso esclusivo su fondi propri.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure del Ministero, affermando che l'art. 99, comma 5, del CCE richiede, oltre alla titolarità del fondo e all'uso esclusivo della rete, che il fondo non sia destinato a uso pubblico. La galleria, essendo aperta al pubblico, non soddisfa questo requisito, e pertanto ANAS è tenuta a richiedere l'autorizzazione generale. Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che non vi è coincidenza tra il proprietario della rete (ANAS) e il proprietario del fondo (demanio stradale nazionale), impedendo l'applicazione dell'esonero.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero, respingendo il ricorso di primo grado di ANAS e compensando le spese del doppio grado di giudizio.

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