Il Consiglio di Stato respinge le domande di Neosurance e Pietro Menghi contro IVASS
Pubblicato il: 4/14/2025
L'Avvocato Fabio Elefante ha affiancato Neosurance s.r.l. e Pietro Menghi, gli Avvocati Nicola Gentile, Patrizia Rosatone, Dario Adolfo e Maria Zamboni hanno assistito Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02790/2025, ha respinto le domande di Neosurance s.r.l. e Pietro Menghi contro Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, confermando la legittimità dell'operato dell'Istituto. La controversia riguarda la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione di Neosurance nel Registro Unico degli Intermediari a causa della residenza all'estero del suo amministratore delegato e responsabile dell'attività di intermediazione, Pietro Menghi.
Neosurance e Pietro Menghi hanno impugnato la nota di Ivass del 22 giugno 2021, che comunicava l'avvio del procedimento di cancellazione, sostenendo che né la normativa primaria né quella secondaria richiedono il requisito della residenza in Italia per l'intermediario, il responsabile dell'attività di intermediazione e il rappresentante legale. Inoltre, hanno chiesto l'accertamento della legittimità della posizione di Menghi e della Società, nonché il risarcimento dei danni subiti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le argomentazioni di Ivass, evidenziando che la normativa italiana e la direttiva europea sulla distribuzione assicurativa richiedono la residenza in Italia per gli intermediari assicurativi. Inoltre, il Collegio ha respinto la tesi secondo cui non sussisterebbero i presupposti di eccezionale gravità per disporre la cancellazione, affermando che il difetto di un presupposto per l'iscrizione nel registro giustifica la cancellazione.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto le domande di annullamento e di accertamento presentate da Neosurance e Pietro Menghi, dichiarando legittimo l'operato di Ivass. Le domande di risarcimento sono state respinte, in quanto la legittimità dell'operato dell'Amministrazione esclude la possibilità di un danno ingiusto.
Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità e novità delle questioni esaminate.