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Fastweb vince al Consiglio di Stato


Pubblicato il: 12/19/2024

Nel contenzioso, TIM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefano D'Ercole e Nicola Palombi; Rai Way S.p.A. è assistita dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Massimo Luciani e Marco Petitto; Fastweb S.p.A. è difesa dallo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners.

La società TIM s.p.a., odierna appellante, collocatasi in posizione di seconda graduata con un distacco di 3,83 punti del raggruppamento temporaneo di imprese tra la mandataria Fastweb s.p.a. e la mandante Sielte s.p.a., impugnava dinanzi al T.a.r. del Lazio il provvedimento con cui Rai Way S.p.a. ha disposto l’aggiudicazione definitiva a favore del predetto r.t.i. della gara bandita il 22 giugno 2020 avente ad oggetto “Procedura ai sensi degli artt. 4 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’approvvigionamento e la realizzazione di una rete in fibra ottica nazionale in IRU, comprensiva di apparati DWDM e relativi servizi di manutenzione pluriennali”, con valore stimato di € 40.000.000.00 e durata prevista di 192 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gravando altresì i verbali di gara, gli atti di nomina della Commissione giudicatrice e gli atti costituenti la lex specialis della procedura (“limitatamente alle parti impugate e censurate, anche in via interpretativa, nei motivi di ricorso”) in uno a ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale a quelli impugnati.

La gara è finalizzata alla realizzazione della nuova rete di trasporto dati - per complessivi 5.500 km - destinata a collegare tra di loro i Centri di produzione Televisiva e le sedi regionali RAI.

La ricorrente in primo grado Tim s.p.a. domanda la riforma, deducendo con l’appello proposto dodici motivi di gravame, articolati in plurime doglianze, con cui ha sostenuto “l’illegittimità, ingiustizia ed erroneità” della sentenza nonché l’omessa pronuncia sulle censure sollevate coi motivi di ricorso di primo grado, di cui ha chiesto l’accoglimento con le annesse istanze risarcitorie.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra tutte le parti in causa le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico delle parti in causa, in eguale misura, il compenso spettante al verificatore nominato, che liquida in € 11.205,65 come indicato in parte motiva, disponendo che a cura della Segreteria la presente sentenza sia comunicata anche al verificatore.

Lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners ha assistito Fastweb con un team composto dai partner Mario Di Carlo, Renzo Ristuccia e Luca Tufarelli e dal senior associate Giuseppe Lo Monaco.