Il CdS conferma il contributo di costruzione per l'impianto di smaltimento rifiuti di Aprilia
Pubblicato il: 4/16/2025
Nel contenzioso, il Comune di Aprilia è affiancato dagli avvocati Giuseppe Naccarato e Massimo Sesselego; RIDA Ambiente S.r.l. è assistita dall'avvocato Nicola Lais.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02859/2025, ha accolto l'appello del Comune di Aprilia contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva annullato la richiesta di contributo di costruzione di circa 162.000 euro alla ditta R.I.D.A. Ambiente s.r.l. per l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti. La vicenda trae origine dal provvedimento emesso dal Comune di Aprilia il 13 dicembre 2013, con il quale veniva richiesto il contributo di costruzione per l'impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152 del 2006.
Il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso della R.I.D.A. Ambiente s.r.l., stabilendo che il contributo di costruzione non fosse dovuto. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato tale decisione, sottolineando che l'impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato da un soggetto privato con finalità lucrative, non rientra nelle esenzioni previste dall'art. 17, comma 3, lett. c) del d.P.R. 380/2001. La sentenza ha evidenziato che l'opera non è stata realizzata in attuazione di strumenti urbanistici comunali, ma in deroga agli stessi, e non contribuisce direttamente all'erogazione di un servizio pubblico.
La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di contributi di costruzione, ribadendo la necessità di rispettare le normative vigenti e le condizioni per l'esenzione. La sentenza sottolinea anche l'importanza di una corretta interpretazione delle disposizioni legislative in materia di urbanistica e edilizia.
La ditta R.I.D.A. Ambiente s.r.l. è stata condannata a rifondere al Comune di Aprilia le spese del doppio grado di giudizio, pari a 5.000 euro oltre accessori di legge.