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Respinto l'appello di Eubios e Oxy Live: confermata l'aggiudicazione a Nippon Gases Pharma


Pubblicato il: 4/17/2025

Nel contenzioso, Eubios S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Abbamonte; la Società Regionale per la Sanità S.p.a. è assistita dall'avvocato Fabio Aprea; la ASL Avellino è difesa dagli avvocati Mariagiusy Guarente, Marcello Abbondandolo e Marco Mariano; Nippon Gases Pharma S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Andrea Zanetti.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02887/2025, ha respinto l'appello di Eubios S.r.l. e Oxy Live S.r.l. contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che aveva confermato l'aggiudicazione della fornitura di ossigeno terapeutico al domicilio degli assistiti aventi diritto residenti nella Regione Campania a Nippon Gases Pharma S.r.l. La vicenda riguarda la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ossigeno terapeutico, relativamente al lotto 4 riguardante il territorio della ASL di Avellino.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità degli appelli sollevate da Nippon Gases Pharma S.r.l. e dalla ASL di Avellino, confermando che l'appellante ha riproposto le domande di declaratoria di inefficacia della convenzione quadro e del contratto stipulato con la ASL. Nel merito, il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo di appello, rilevando che il T.A.R. ha correttamente esaminato la documentazione afferente all'offerta di Nippon Gases Pharma S.r.l. e ha accertato la reale offerta della controinteressata.

Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto i motivi di appello riguardanti la pretesa incongruità dei costi della manodopera nell'offerta di Nippon Gases Pharma S.r.l., confermando che l'errore materiale nei giustificativi era evidente e riconoscibile. La sentenza ha evidenziato che i dati rivenienti dall'offerta non presentavano alcun margine di dubbio e che la discrasia tra l'offerta e i giustificativi era superabile riconoscendo l'errore materiale.

Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la declaratoria di tardività dei primi motivi aggiunti di primo grado, rilevando che l'appellante aveva avuto piena conoscenza dell'offerta di Nippon Gases Pharma S.r.l. fin dal momento dell'accesso alla documentazione afferente alla verifica dei costi della manodopera.

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di appalti pubblici e verifica dei costi della manodopera, ribadendo la necessità di una corretta valutazione delle offerte e di una tempestiva proposizione delle censure. Eubios S.r.l. e Oxy Live S.r.l. sono state condannate al pagamento delle spese di lite, pari a 18.000 euro oltre accessori di legge, in favore della Società Regionale per la Sanità S.p.a., della ASL di Avellino e di Nippon Gases Pharma S.r.l.