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Il CdS respinge l'appello di Diddi s.r.l.: confermata l'aggiudicazione della gara a Getec Italia


Pubblicato il: 4/18/2025

L'Avvocato Francesco Massimo Pozzi, l'Avvocato David Benedetti e l'Avvocato Francesco Gesess hanno assistito Diddi s.r.l., mentre l'Avvocato Mauro Pisapia e l'Avvocato Giulio Enrico Sironi hanno rappresentato Getec Italia s.p.a. L'Avvocato Marina Vannucci ha rappresentato il Comune di Forte dei Marmi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02894/2025, ha respinto l'appello di Diddi s.r.l. contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che aveva confermato l'aggiudicazione della gara per il "Servizio Energia e Tecnologico per gli impianti termici degli edifici di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale e funzione di Terzo Responsabile" a Getec Italia s.p.a.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello presentati da Diddi s.r.l., confermando che la clausola del requisito di capacità tecnico-professionale prevista dall'art. 7.3.1 del Disciplinare di Gara era chiara e non consentiva l'attivazione del soccorso istruttorio. La sentenza ha evidenziato che Diddi s.r.l. non aveva dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla legge di gara, che prevedeva l'esecuzione di almeno un servizio analogo per un importo complessivo pari a quello del servizio posto a base d'asta.

In particolare, il Consiglio di Stato ha respinto le argomentazioni riguardanti la presunta incongruenza della legge di gara, la possibilità di attivare il soccorso istruttorio e la mancata applicazione dell'art. 85 co. 6 del d.lgs. n. 50/2016. La sentenza ha confermato che la documentazione presentata da Diddi s.r.l. non era sufficiente a dimostrare il possesso del requisito tecnico-professionale e che l'aggiudicazione intervenuta in suo favore era illegittima.

Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto le censure riguardanti la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro di Getec Italia s.p.a., rilevando che la condotta processuale della parte non assumeva alcuna efficacia ostativa alla declaratoria di inefficacia del contratto e al relativo subentro.

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente in materia di appalti pubblici e soccorso istruttorio, ribadendo la necessità di una corretta interpretazione delle clausole della legge di gara e di una rigorosa applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Diddi s.r.l. e il Comune di Forte dei Marmi sono stati condannati al rimborso delle spese di lite sostenute da Getec Italia s.p.a., pari a 3.500 euro oltre accessori di legge.