Enel Produzione vince il ricorso contro ARERA: annullata la delibera sui costi fissi
Pubblicato il: 4/18/2025
L'Avvocato Giuseppe Lo Pinto, l'Avvocato Fabio Cintioli e l'Avvocato Paolo Giugliano hanno affiancato Enel Produzione S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02916/2025, ha accolto il ricorso di Enel Produzione S.p.A. contro l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), annullando la delibera n. 92/2015/R/eel del 5 marzo 2015 e le successive delibere attuative. La decisione si basa sull'erronea applicazione del criterio del pro rata temporis per il riconoscimento dei costi fissi sostenuti dagli impianti essenziali per la sicurezza del sistema gas.
La vicenda ha avuto inizio con l'adozione del decreto ministeriale del 23 novembre 2012, che ha definito i termini e le condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas per l'anno termico 2012/2013. Enel Produzione ha offerto la disponibilità dei propri impianti di Livorno, Montalto di Castro, Piombino e Rossano come unità essenziali per la sicurezza del sistema gas. Tuttavia, la delibera n. 92/2015/R/eel di ARERA ha stabilito che i costi fissi sostenuti dagli impianti fossero riconosciuti solo pro rata temporis, criterio contestato da Enel Produzione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che né il decreto ministeriale né l'avviso di Terna imponessero il riconoscimento dei costi fissi solo proporzionalmente al periodo di disponibilità degli impianti. Ha inoltre evidenziato che il criterio del pro rata temporis adottato da ARERA risulta irragionevole e sproporzionato rispetto alla finalità di garantire la sicurezza del sistema gas. La sentenza ha quindi annullato la delibera n. 92/2015/R/eel e le delibere attuative n. 95/2023/R/eel, n. 96/2023/R/eel, n. 110/2023/R/eel e n. 111/2023/R/eel.
ARERA dovrà ora riesercitare il proprio potere, riconoscendo integralmente i costi fissi sostenuti nell'anno termico di riferimento che siano univocamente ed esclusivamente funzionali a mantenere la disponibilità efficiente degli impianti nel trimestre gennaio-marzo, applicando il criterio del pro rata temporis solo per i costi non esclusivamente riferibili a tale periodo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.