Rialto perde il ricorso contro il Comune di Villasanta: confermata la destinazione agricola dell'area
Pubblicato il: 4/18/2025
L'Avvocato Marco Sica e l'Avvocato Mariano Protto hanno affiancato Rialto S.p.A., mentre l'Avvocato Alberto Fossati e l'Avvocato Giovanni Corbyons hanno assistito il Comune di Villasanta.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02923/2025, ha respinto il ricorso di Rialto S.p.A. contro il Comune di Villasanta, confermando la destinazione agricola dell'area di proprietà della società. La decisione si basa sulla mancata presentazione, da parte di Rialto, del Piano Integrato di Intervento (P.I.I.) entro il termine stabilito, determinando l'inefficacia del Protocollo d'Intesa stipulato con il Comune.
La vicenda ha avuto inizio con l'adozione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Villasanta nel 2012, che classificava l'area di proprietà di Rialto in zona agricola. La società aveva impugnato tale classificazione, sostenendo che il Comune avesse violato gli impegni presi con il Protocollo d'Intesa del 2007, che prevedeva la destinazione dell'area a funzioni produttive. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata presentazione del P.I.I. da parte di Rialto entro il 31 dicembre 2009 avesse reso inefficace l'accordo, restituendo al Comune la piena discrezionalità pianificatoria.
Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato che la classificazione dell'area come agricola è conforme alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Monza e della Brianza, che individua l'area come Ambito Agricolo Strategico. La sentenza ha respinto anche le richieste di risarcimento danni e indennizzo avanzate da Rialto, ritenendo che non vi fosse stata alcuna violazione del legittimo affidamento della società.
In conclusione, la sentenza n. 02923/2025 del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità delle scelte pianificatorie del Comune di Villasanta, ribadendo la destinazione agricola dell'area di proprietà di Rialto S.p.A. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.