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Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Iprona AG/S.p.A.


Pubblicato il: 3/3/2025

Nel contenzioso, Iprona AG/S.p.A. è affiancata dagli avvocati Renate Holzeisen e Michela Reggio d'Aci.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4853/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Iprona S.p.A., confermando la rettifica del prezzo di trasferimento (transfer pricing) applicato dalla società. La decisione si basa sulla corretta applicazione dei principi di determinazione del transfer pricing, che prevedono l'utilizzo di metodi alternativi e complementari per valutare il valore normale delle transazioni infragruppo.

La vicenda ha avuto inizio con un avviso di accertamento del 3 gennaio 2014, in cui la Direzione regionale delle Entrate di Bolzano rettificava la dichiarazione Ires presentata per il 2008 da Iprona S.p.A., esercente l'attività di vendita di estratti di frutta in polvere. Durante una verifica, era emerso che la società aveva ceduto rilevanti quantità di polveri arricchite di aronia e mirtillo alla consociata austriaca Beerenfrost per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. La merce era stata successivamente rivenduta a prezzi significativamente più alti all'interno del gruppo Philipp, fino a raggiungere un prezzo triplo rispetto a quello iniziale.

La Commissione Tributaria Regionale del Trentino – Alto Adige aveva inizialmente accolto il ricorso di Iprona, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse correttamente applicato il metodo del prezzo di rivendita per determinare il valore normale delle transazioni. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano per un nuovo esame, anche delle spese.

In conclusione, la sentenza n. 4853/2025 della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della rettifica del prezzo di trasferimento applicata dall'Agenzia delle Entrate, ribadendo l'importanza di utilizzare metodi alternativi e complementari per valutare il valore normale delle transazioni infragruppo.