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Atlas Copco Italia perde il ricorso contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: confermato l'obbligo di pagamento delle accise


Pubblicato il: 3/3/2025

Nel contenzioso, Atlas Copco Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Camosci e Francesco Falcitelli.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4940/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro Atlas Copco Italia S.p.A., confermando l'obbligo di pagamento delle accise sull'energia elettrica prodotta tramite gruppi elettrogeni noleggiati a freddo. La decisione si basa sulla corretta interpretazione della normativa sulle accise, che prevede l'assoggettamento a imposta dell'energia elettrica prodotta da gruppi elettrogeni, anche se noleggiati senza carburante né operatore.

La vicenda ha avuto inizio con un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per accise relative agli anni d'imposta 2007-2012, in cui si contestava ad Atlas Copco Italia di non aver denunciato né assolto le accise per il noleggio a terzi di gruppi elettrogeni. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva inizialmente accolto il ricorso di Atlas, sostenendo che la società non esercitasse alcuna officina di produzione elettrica e che l'onere del pagamento delle accise spettasse ai clienti che noleggiavano i gruppi elettrogeni.

La Corte di Cassazione ha invece ritenuto che il noleggio a freddo di gruppi elettrogeni costituisca un'attività imprenditoriale di produzione di energia elettrica, soggetta al pagamento delle accise. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame, anche delle spese.

In conclusione, la sentenza n. 4940/2025 della Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di pagamento delle accise in capo ad Atlas Copco Italia S.p.A., ribadendo che il noleggio a freddo di gruppi elettrogeni costituisce un'attività di produzione di energia elettrica soggetta a imposta.