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Fallimento Casa Facile vince il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate: annullato il diniego di rimborso IVA


Pubblicato il: 3/3/2025

Nel contenzioso, Fallimento Casa Facile S.r.l. è affiancato dall'avvocato Vittorio De Bonis.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5178/2025, ha accolto il ricorso del Fallimento Casa Facile S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate, annullando il diniego di rimborso IVA. La decisione si basa sulla corretta applicazione delle norme relative alla notificazione degli atti impositivi e alla decorrenza dei termini per l'impugnazione.

La vicenda ha avuto inizio con un'istanza di rimborso IVA presentata dal Fallimento Casa Facile S.r.l. per l'anno d'imposta 2013. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato il diniego di rimborso presso la precedente sede legale della società, dichiarata fallita nel 2015. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata aveva respinto l'appello del Fallimento Casa Facile, ritenendo che la conoscenza effettiva del diniego, avvenuta tramite accesso agli atti, fosse sufficiente a far decorrere il termine per l'impugnazione.

La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la notificazione inesistente non può essere surrogata dalla conoscenza occasionale dell'atto, acquisita attraverso modalità non tipizzate. La conoscenza legale dell'atto impositivo è necessaria per far decorrere il termine di impugnazione, e la mancata notificazione valida non può essere sostituita dalla conoscenza occasionale.

In conclusione, la sentenza n. 5178/2025 della Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata e rinviato la causa alla stessa Corte per un nuovo esame, anche delle spese.