Agenzia delle Entrate vince il ricorso contro Artemide S.p.A.: confermata l'applicazione retroattiva del transfer pricing ai fini IRAP
Pubblicato il: 3/10/2025
Nel contenzioso, Artemide S.p.A. è affiancata dagli avvocati Laura Salvaneschi ed Alberto Villa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5913/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Artemide S.p.A., confermando l'applicazione retroattiva del transfer pricing ai fini IRAP. La decisione si basa sulla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013, che ha esteso retroattivamente la disciplina dei prezzi di trasferimento anche ai periodi d'imposta successivi al 2007.
La vicenda ha avuto inizio con avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nel 2012, recuperando maggior IRAP per gli anni d'imposta 2008 e 2009, a causa della mancata applicazione del valore normale alle transazioni con società controllate residenti all'estero. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto il ricorso di Artemide, ritenendo che la legge n. 244/2007 avesse introdotto il principio di derivazione diretta della base imponibile IRAP dal bilancio civilistico, rendendo irrilevante il valore normale.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013 costituisce una norma di interpretazione autentica, che conferma la validità della valutazione a valore normale delle transazioni ai fini IRAP anche per i periodi d'imposta successivi al 2007. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo di Artemide S.p.A.
In conclusione, la sentenza n. 5913/2025 della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'applicazione retroattiva del transfer pricing ai fini IRAP, ribadendo che la disciplina dei prezzi di trasferimento si applica anche ai periodi d'imposta successivi al 2007. Le spese delle fasi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di Artemide S.p.A.