Agenzia delle Entrate vince il ricorso contro Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto: confermata la non spettanza dell'agevolazione IRES
Pubblicato il: 3/10/2025
Nel contenzioso, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto è affiancata dall'avvocato Pietro Anello.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5916/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, confermando la non spettanza dell'agevolazione IRES prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. La decisione si basa sulla corretta interpretazione delle norme relative alle fondazioni bancarie e alla prova del perseguimento delle finalità sociali.
La vicenda ha avuto inizio con la richiesta di agevolazione IRES da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021. L'Agenzia delle Entrate aveva negato l'agevolazione, sostenendo che la Fondazione non avesse dimostrato di svolgere attività di promozione sociale e culturale in via esclusiva o prevalente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la Fondazione avesse fornito prova sufficiente delle finalità sociali perseguite.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la Fondazione deve fornire prova positiva di non svolgere attività di gestione delle partecipazioni bancarie e di perseguire concretamente le finalità sociali previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. La Corte ha rilevato che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva erroneamente limitato l'indagine alla destinazione dei proventi delle partecipazioni, senza verificare l'effettivo svolgimento delle attività sociali.
In conclusione, la sentenza n. 5916/2025 della Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria e rinviato la causa alla stessa Corte per un nuovo esame, anche delle spese. La Corte ha confermato che le fondazioni bancarie devono dimostrare di perseguire le finalità sociali previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 tramite gestione propria e non meramente erogativa.

