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La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Organizzazione Servizi Auto S.p.A. per il rimborso dell'IRBA


Pubblicato il: 3/18/2025

Gli Avvocati Ardolino Domenico e Bove Laura hanno affiancato Organizzazione Servizi Auto S.p.A., l'Avvocato Maria Laura Consolazio ha assistito la Regione Campania.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6621/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Organizzazione Servizi Auto S.p.A. contro la Regione Campania per il rimborso dell'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA) versata per l'anno d'imposta 2020. La decisione, pronunciata il 14 gennaio 2025, ha confermato il rigetto del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania (sentenza n. 5148/2023).

La vicenda ha origine dalla richiesta di rimborso dell'IRBA da parte di Organizzazione Servizi Auto S.p.A., che aveva versato complessivamente € 311.263,48 per l'anno d'imposta 2020. La Regione Campania aveva negato il rimborso, sostenendo la legittimità del prelievo per gli anni di imposta anteriori all'abrogazione dell'IRBA. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso della contribuente, evidenziando la carenza di prova documentale in ordine alla effettiva decurtazione economica e ipotizzando che l'IRBA fosse stata pagata dai consumatori finali del carburante.

Organizzazione Servizi Auto S.p.A. aveva quindi proposto appello, rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, che aveva confermato la decisione di primo grado. La Corte aveva rilevato che la contribuente non aveva fornito la prova di aver concretamente subito e mantenuto nella propria sfera patrimoniale l'onere economico dell'imposta, non dimostrando di non aver traslato il predetto onere economico sul consumatore finale.

La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza di rinvio presentata dalla Regione Campania in attesa della decisione sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia Tributaria II del Piemonte. Ha quindi esaminato i motivi del ricorso, che denunciavano la violazione della legge regionale Campania n. 28/2003 e dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, nonché dell'art. 117 Cost.

La Corte di Cassazione ha rilevato che l'IRBA, istituita dalla legge regionale Campania n. 28/2003, non soddisfaceva i requisiti previsti dalla direttiva 2008/118, poiché non perseguiva una finalità specifica, ma solo una generica finalità di bilancio. Ha inoltre evidenziato che la legge regionale non prevedeva alcun meccanismo di rivalsa/sostituzione tale per cui il tributo fosse direttamente riversato sul consumatore finale.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della lite, compensando interamente fra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità. La sentenza rappresenta un'importante conferma della necessità di rispettare i requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per l'imposizione di tributi regionali e della corretta applicazione delle norme in materia di rimborso dei tributi indebitamente percepiti.