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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Cliniche Gavazzeni S.p.A. per il rimborso dell'IVA sugli oneri generali di sistema elettrico


Pubblicato il: 3/18/2025

Gli Avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci hanno affiancato Cliniche Gavazzeni S.p.A.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6733/2025, ha rigettato il ricorso proposto da Cliniche Gavazzeni S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate per il rimborso dell'IVA applicata sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) esposta nelle fatture di fornitura di energia elettrica relative agli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018. La decisione, pronunciata il 11 dicembre 2024, ha confermato il rigetto del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 670/26/2023).

La vicenda ha origine dalle istanze di rimborso dell'IVA avanzate da Cliniche Gavazzeni S.p.A., che erano state rigettate dall'Agenzia delle Entrate o erano state oggetto di silenzio rifiuto. La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo aveva accolto i ricorsi della contribuente, disponendo il rimborso delle somme versate a titolo di IVA. Tuttavia, l'appello dell'Agenzia delle Entrate era stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva ritenuto che la società contribuente fosse priva di legittimazione ad agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria, spettando tale legittimazione solo al cedente/prestatore del servizio.

Cliniche Gavazzeni S.p.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la legittimazione passiva "ordinaria" dovesse far capo all'amministrazione finanziaria e che l'azione civilistica di ripetizione dell'imposta indebitamente pagata dovesse essere servente rispetto alla natura tributaria del diritto di rimborso azionato. La società ha inoltre richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per valutare la conformità del sistema italiano ai principi di neutralità e di effettività in materia di IVA.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che la questione posta non riguardava la natura degli oneri generali di sistema elettrico (OGSE), ma la legittimazione del cessionario/committente a proporre l'azione di ripetizione dell'imposta non dovuta direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La Corte ha confermato che, in materia di rimborso dell'IVA indebitamente versata, solo il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso alle autorità tributarie, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore.

La Corte ha inoltre rilevato che gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto unionale e che la questione della legittimazione passiva del cessionario/committente è stata già ampiamente esaminata dalla Corte di Giustizia UE. Pertanto, non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia UE.

In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Cliniche Gavazzeni S.p.A., compensando le spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della novità della questione trattata. La decisione rappresenta un'importante conferma della corretta applicazione delle norme in materia di rimborso dell'IVA indebitamente versata e della legittimazione passiva del prestatore di servizi.