Rigettato il ricorso di Abacus Marine S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 3/18/2025
Nel contenzioso, Abacus Marine S.r.l. è affiancata dall'avvocato Tullio Elefante.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6846/2025, ha rigettato il ricorso proposto da Abacus Marine S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate in merito all'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010. La decisione, pronunciata il 27 novembre 2024, ha confermato il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Regionale della Campania (sentenza n. 3346/28/2016).
La vicenda ha origine dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, che recuperava a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati per € 348.140,26 e costi ritenuti non inerenti per € 200.000,00 (oltre IVA) in relazione a una fattura emessa dalla società Nautica Interiors s.r.l. L'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa per complessivi € 552.409,00, rideterminando le relative imposte IRPEF, IVA e IRAP e irrogando le relative sanzioni.
Abacus Marine S.r.l. aveva impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello della società contribuente.
Abacus Marine S.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo tre motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi del ricorso.
Il primo motivo riguardava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, relativo alla mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La Corte ha rilevato che il processo verbale di constatazione era stato depositato in giudizio e che la decisione nel merito dei rilievi formulati dall'Ufficio presupponeva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla contribuente.
Il secondo motivo riguardava la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la contribuente aveva documentato tutti i beneficiari degli assegni emessi e considerati quali operazioni di prelevamento sul conto della socia Boniciolli Livia. La Corte ha rilevato che la contribuente non aveva fornito una prova analitica e dettagliata per dimostrare che tali movimenti non erano riconducibili ad operazioni imponibili.
Il terzo motivo riguardava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l'onere della prova dell'indeducibilità dei costi contestati incombeva sull'Ufficio. La Corte ha rilevato che la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa e che la prova dell'inerenza incombeva sul contribuente.
In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Abacus Marine S.r.l., condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate. La decisione rappresenta un'importante conferma della corretta applicazione delle norme in materia di accertamento fiscale e della ripartizione dell'onere della prova.

