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La Cassazione Conferma la Legittimità dell'Avviso di Accertamento: L'Agenzia delle Entrate Vince il Contenzioso contro Abacus Marine S.r.l.


Pubblicato il: 3/18/2025

Nel contenzioso, Abacus Marine S.r.l. è affiancata dall'avvocato Tullio Elefante.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6868 del 2025, ha rigettato il ricorso presentato dalla società Abacus Marine S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento n. TF3030203508/2013, notificato il 9 aprile 2013, con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione componenti positivi di reddito non dichiarati per € 947.426,25 e costi ritenuti non inerenti per € 108.000,00, oltre a disconoscere una perdita maturata nel 2007 per € 57.171,00.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 21325/05/2014, aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non documentato il potere di firma del funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 9751/03/2015, aveva ribaltato la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento.

La società Abacus Marine S.r.l. ha quindi proposto ricorso per cassazione, basato su sette motivi, tra cui la violazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, nonché l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dalla società.

In particolare, la Corte ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto in appello la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento, in conformità all'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento, sottoscritto dal Direttore provinciale f.f. su delega del Direttore Provinciale, e ha ritenuto che la mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comportasse l'illegittimità dell'avviso stesso.

La Corte ha altresì rigettato le eccezioni relative alla ripresa a tassazione dei versamenti e prelevamenti bancari, alla rilevanza probatoria della documentazione bancaria prodotta dalla ricorrente e alla ripartizione dell'onere probatorio. In conclusione, la Corte ha condannato la società Abacus Marine S.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato previsto per l'impugnazione.

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