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La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di Superstar S.r.l.: la sentenza della CTR Toscana è cassata


Pubblicato il: 3/24/2025

Nel contenzioso, Superstar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Angelo Scala.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7137 del 2025, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società Superstar S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1365/2018. La vicenda riguarda avvisi di accertamento emessi per Ires, Irap e Iva relativi agli anni di imposta 2004, 2006, 2007 e 2008, nonché un provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca aveva respinto i ricorsi della società, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, annullando l'avviso di accertamento ai fini Ires e Irap per l'anno 2004 e l'applicazione della sanzione per mancata presentazione dell'istanza di disapplicazione delle norme in merito alle società non operative, confermando però la legittimità dei restanti provvedimenti impugnati.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della società in relazione al credito Iva, rilevando che la disposizione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, che preclude il riporto della perdita in caso di tre anni di non operatività, eccede quanto necessario per prevenire evasioni e abusi, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per un nuovo esame della fattispecie.

La Corte ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza del presupposto astratto dell'obbligo di denuncia per reati tributari, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'accertamento del reato nel processo penale. Tuttavia, ha escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'Irap, non essendo questa un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali.

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