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La Cassazione respinge il ricorso di Snai Rete Italia S.r.l.: la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Lombardia è confermata


Pubblicato il: 3/26/2025

Nel contenzioso, SNAI Reti Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7254 del 2025, ha respinto il ricorso presentato da Snai Rete Italia S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3013/2023. La vicenda riguarda il diniego di rimborso ai fini IVA per gli anni 2016, 2017 e 2018, relativo agli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) inclusi nella base imponibile dell'IVA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto i ricorsi della società, ritenendo che il rapporto tributario si instaura esclusivamente tra il cedente/prestatore e l'Amministrazione finanziaria. La Corte di giustizia tributaria della Lombardia aveva confermato tale decisione, escludendo la legittimazione della società a richiedere il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, rilevando che l'obbligazione tributaria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi insorge a carico del cedente/prestatore, e che il cessionario/committente, pur sopportando l'onere economico della tassazione, non è debitore d'imposta e non può essere interlocutore dell'amministrazione finanziaria.

La Corte ha inoltre sottolineato che il cessionario può agire in sede civile nei confronti del prestatore per ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente versata, ma non può rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria, salvo casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore, come nel caso di fallimento del venditore.