Improcedibile il ricorso di STAM S.r.l. per la produzione di fertilizzante organico
Pubblicato il: 4/23/2025
Nel contenzioso, Sviluppo Tecniche Ambientali - STAM S.r.l. è affiancata dagli avvocati Roberto Colagrande e Gianfranco Borgani; Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo è difesa dall'avvocato Francesco Saverio De Nardis.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02993/2025, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da Sviluppo Tecniche Ambientali - Stam S.r.l. contro Regione Abruzzo e Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo.
La vicenda riguarda la diffida e la sospensione per sei mesi dell'autorizzazione AIA rilasciata a STAM S.r.l. per l'esercizio di un impianto di produzione di fertilizzante organico nel Comune di Colonnella (TE), a causa della presunta violazione dell'art. 29-decies, comma 9, lett. b), del d.lgs 152/2006.
Il TAR Abruzzo aveva rigettato il ricorso di STAM S.r.l., che ha quindi presentato appello. Tuttavia, nel corso del giudizio di appello, è emerso che il provvedimento di sospensione è stato integralmente eseguito e non residua alcun interesse risarcitorio. Di conseguenza, STAM S.r.l. ha dichiarato il venire meno del proprio interesse alla decisione nel merito dell'appello.
Il Consiglio di Stato ha preso atto di tale dichiarazione e ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, riconoscendo che l'interesse a ricorrere è venuto meno a causa dell'esecuzione integrale del provvedimento di sospensione.