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Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Villaggio Amico S.r.l.: confermata la legittimità della D.G.R. della Regione Lombardia


Pubblicato il: 4/28/2025

Nel contenzioso, Villaggio Amico S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti; Regione Lombardia è difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03077/2025, ha respinto l'appello proposto da Villaggio Amico S.r.l. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1229/2022. La controversia riguarda la Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4611 del 26 aprile 2021, che stabilisce le modalità di remunerazione dei contratti con le strutture sociosanitarie e della salute mentale per l'esercizio 2020, nell'ambito delle disposizioni emergenziali per il Covid-19.

Villaggio Amico S.r.l., che gestisce una R.S.A. accreditata per 144 posti letto, aveva contestato la delibera regionale, sostenendo che essa introducesse discriminazioni ingiustificate tra operatori accreditati e operatori contrattualizzati, violando i principi di ragionevolezza e imparzialità della pubblica amministrazione. La società aveva inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma di riferimento, l'art. 4, co. 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 34/2020, ritenendola discriminatoria.

Il TAR per la Lombardia aveva respinto il ricorso, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale fosse inammissibile per carenza di interesse, poiché Villaggio Amico S.r.l. non possedeva i requisiti per accedere ai ristori previsti dalla delibera. Il TAR aveva inoltre giudicato infondate le critiche mosse alla delibera, considerandola espressione di una legittima scelta di politica legislativa.

Nel giudizio di appello, Villaggio Amico S.r.l. ha insistito sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale e ha contestato la delibera per vizi propri, sostenendo che essa introducesse distorsioni concorrenziali tra operatori contrattualizzati e accreditati. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la norma impugnata fosse legittima e ragionevole, in quanto volta a garantire la resilienza delle strutture sanitarie durante l'emergenza epidemiologica.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che le modalità di assegnazione dei posti in convenzionamento nella Regione Lombardia, pur incidendo sui ristori, esulano dal contenuto della delibera impugnata e devono essere contestate con autonome impugnative. Pertanto, l'appello è stato respinto e Villaggio Amico S.r.l. è stata condannata a rifondere le spese di lite alla Regione Lombardia, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

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