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Il Consiglio di Stato conferma la validità del regolamento ENAC: respinto l'appello di Bgy International Services S.r.l.


Pubblicato il: 4/28/2025

Nel contenzioso, BGY International Services S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti; ENAC è assistita dagli avvocati Eleonora Papi Rea e Raffaella Ciardo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03078/2025, ha respinto l'appello proposto da Bgy International Services S.r.l. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11439/2024. La controversia verteva sul regolamento ENAC relativo alla certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Bgy International Services S.r.l., operante nell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, aveva impugnato il regolamento ENAC, contestando diverse disposizioni. Il TAR Lazio aveva accolto solo la censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale sull'art. 2, comma 2, lettera a), del regolamento, riguardante la distinzione delle certificazioni in due classi in base alla grandezza dell'aeromobile. Le altre censure erano state respinte.

Nel giudizio di appello, Bgy International Services S.r.l. ha riproposto le censure non accolte in primo grado, contestando in particolare la limitazione della certificazione per gli aeroporti "limitati" (art. 4, comma 7), che prevede che i prestatori possano essere certificati solo per una delle due classi di certificazione, la restrizione al subappalto (art. 10, comma 2), che consente il subappalto integrale solo se nell'aeroporto operano almeno due prestatori effettivi, e le condizioni per gli accordi di pooling (art. 11), che limitano tali accordi a operatori della stessa classe di certificazione, della stessa categoria di handling e dello stesso aeroporto.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le disposizioni contestate siano congrue e ragionevoli, volte a garantire la concorrenzialità e la sicurezza nel settore dell'handling aeroportuale. In particolare, la suddivisione delle certificazioni in due classi facilita l'accesso al mercato anche alle imprese di minori dimensioni, mentre le limitazioni al subappalto e agli accordi di pooling evitano situazioni di monopolio e garantiscono un livello minimo di concorrenzialità.

Pertanto, l'appello è stato respinto e le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite, data la complessità delle questioni esaminate.

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