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Il Consiglio di Stato conferma l'esclusione di Pellegrini S.p.a. dalla gara indetta dalla Banca d'Italia: respinto l'appello


Pubblicato il: 4/28/2025

Gli avvocati Guido Greco, Nicola Lais, Manuela Muscardini e Paolo Provenzano hanno assistito Pellegrini S.p.a. Gli avvocati Adriana Pavesi, Francesca Chiarelli e Michelino Villani hanno rappresentato la Banca d'Italia. L'avvocato Lorenzo Aureli ha assistito Gestione Servizi Integrati S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03080/2025, ha respinto l'appello proposto da Pellegrini S.p.a. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 18917/2024. La controversia riguarda l'esclusione di Pellegrini S.p.a. dalla gara indetta dalla Banca d'Italia per l'affidamento dei servizi di ristorazione aziendale e delle prestazioni accessorie presso le strutture dell'Amministrazione Centrale in Roma e Frascati e le Filiali di Roma e Frascati della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia aveva escluso Pellegrini S.p.a. dalla gara a seguito della verifica di congruità dell'offerta, ritenuta né affidabile né congrua, con particolare riferimento al costo del personale e al costo delle derrate. Pellegrini S.p.a. aveva impugnato il provvedimento di esclusione, sostenendo l'illegittimità della decisione per violazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 41 Cost., dell'art. 3 della L. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti.

Il TAR per il Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi principali e dichiarando inammissibili i motivi aggiunti. Pellegrini S.p.a. aveva quindi proposto appello, articolando diversi motivi di censura, tra cui l'erroneità della sentenza per aver ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione e non affetto da illegittimità derivata il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione, nonché l'erroneità della sentenza per aver ritenuto inammissibile l'impugnazione della disciplina di gara.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la Banca d'Italia abbia svolto diligentemente la verifica di anomalia dell'offerta e che le giustificazioni fornite da Pellegrini S.p.a. non siano risultate convincenti. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la modifica dei costi delle derrate da parte di Pellegrini S.p.a. è avvenuta per ben tre volte, senza fornire puntuali giustifiche al supporto, e che il costo della manodopera deve essere determinato dalle ore contrattuali offerte in gara, non dalle ore lavorate.

Pertanto, l'appello è stato respinto e Pellegrini S.p.a. è stata condannata a rifondere le spese di lite in favore delle altre parti costituite, liquidate in 10.000 euro ciascuna oltre accessori di legge.