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Titolo: La Corte di Cassazione conferma la posizione dell'Agenzia delle Entrate contro Edizioni Winner S.c.a.r.l.


Pubblicato il: 3/24/2025

Nel contenzioso, Edizioni Winner S.c.a.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Pizzonia e Laura Trimarchi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7470 del 2025, ha rigettato i ricorsi principali presentati da Edizioni Winner Società Cooperativa a R.L. e ha accolto i ricorsi incidentali dell'Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. La vicenda trae origine da una serie di avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, recependo i rilievi contenuti nel Processo Verbale di Constatazione del 9 aprile 2014 redatto dalla Guardia di Finanza, aveva rettificato le dichiarazioni fiscali della società ai fini IRES, IRAP e IVA.

Gli elementi giuridici chiave della decisione riguardano principalmente la qualificazione della società come SRL commerciale anziché cooperativa a mutualità prevalente, l'indeducibilità di alcuni costi e la relativa indetraibilità dell'IVA, nonché l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% su alcune operazioni editoriali che, secondo l'Agenzia delle Entrate, avrebbero dovuto essere assoggettate all'aliquota ordinaria del 20%. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva parzialmente accolto i ricorsi della società, annullando gli avvisi di accertamento limitatamente alla pretesa fondata sulla natura commerciale della società, ma confermando le altre contestazioni.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi principali della società, rilevando che le censure sollevate non erano idonee a dimostrare l'illegittimità delle decisioni di merito. In particolare, la Corte ha sottolineato che la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta solo in caso di utilizzo di prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Inoltre, la Corte ha ribadito che la presunzione di mutualità prevalente delle cooperative può essere superata dall'Amministrazione finanziaria mediante la dimostrazione di dati concreti che evidenzino una normale attività imprenditoriale.

I ricorsi incidentali dell'Agenzia delle Entrate sono stati accolti, in quanto la Corte ha riconosciuto la legittimità del potere dell'Amministrazione di disconoscere le agevolazioni fiscali sulla base di elementi concreti, indipendentemente dalla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per un nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.