Inammissibile il ricorso di Superstar S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 3/24/2025
Nel contenzioso, Superstar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Angelo Scala.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7471 del 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Superstar S.r.l. contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La vicenda riguarda la cartella di pagamento n. 05620140000840357000 dell'importo di euro 664.355,82, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con cui era negato un credito IVA della società incorporata per l'anno di imposta 2010.
La Commissione Tributaria Provinciale della Spezia aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente perché tardivo. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva confermato tale decisione, rigettando l'appello della società. Superstar S.r.l. ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo tre motivi principali: omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata indicazione del termine per proporre ricorso giurisdizionale nella cartella di pagamento, nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 101 cod. proc. civ. a causa della mancanza di autenticità della cartella notificata via PEC, e omesso esame di un fatto decisivo relativo alla motivazione dell'atto impugnato.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili. In particolare, ha rilevato che la questione della mancata indicazione del termine per proporre ricorso non era stata adeguatamente dedotta nei gradi di merito e che la notifica via PEC della cartella in formato PDF era conforme alle disposizioni normative. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l'inammissibilità del ricorso per tardività, rendendo superfluo l'esame delle questioni di merito sollevate dalla società.
La Corte ha quindi condannato Superstar S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore delle Agenzie controricorrenti, liquidate in euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.