La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Snaitech S.p.A. contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 3/24/2025
Nel contenzioso, Snaitech S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7519 del 2025, ha rigettato il ricorso presentato da Snaitec S.p.A. contro la decisione della Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia. La vicenda riguarda il diniego di rimborso dell'IVA per l'annualità 2016, richiesto da Snaitec S.p.A. quale società incorporante della Cogetech S.p.A. La società sosteneva che l'IVA fosse stata indebitamente versata poiché nella base imponibile erano stati inclusi gli Oneri Generali afferenti il Sistema Elettrico (OGdSE), erroneamente applicati dai fornitori di energia elettrica.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso della società, e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia aveva confermato tale decisione, ritenendo che la società cessionaria dell'energia non avesse legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, sottolineando che, secondo la giurisprudenza unionale e nazionale, solo il cedente/prestatore, in questo caso il fornitore di energia, ha la legittimazione a richiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata. La società cessionaria può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del cedente, ma non può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, salvo in casi di impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore.
La Corte ha rigettato il ricorso di Snaitec S.p.A., ritenendo che non sussistessero i presupposti per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poiché la questione era già stata ampiamente esaminata e risolta dalla giurisprudenza unionale. Le spese processuali sono state compensate in ragione della complessità e della novità della questione.