Accolto il ricorso di ERG S.p.A. in materia di rimborso IRES
Pubblicato il: 3/31/2025
Nel contenzioso, ERG S.p.A. è affiancata dagli avvocati Davide De Girolamo, Giovanni Panzera Da Empoli e Livia Salvini.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7751 del 2025, ha accolto il ricorso presentato da ERG S.p.A. contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La vicenda riguarda il diniego di rimborso dell'IRES per l'anno 2004, richiesto da ERG S.p.A. per un importo di euro 971.203,00, corrispondente alla quota di un quinto delle spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo dei beni ammortizzabili, sostenute nel 2003.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva riformato tale decisione, ritenendo che il perfezionamento della proposta di accertamento con adesione fosse ostativo alla presentazione dell'istanza di rimborso per l'annualità e/o l'imposta definita.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso di ERG S.p.A., che contestava la falsa applicazione degli articoli 2 e 5-bis del d.lgs. 218/1997, nonché degli articoli 38 del d.P.R. 602/1973 e 21, comma 2 del d.lgs. 546/1992. La Corte ha sottolineato che l'accertamento con adesione non esclude la possibilità di dedurre l'eccedenza delle spese di manutenzione in quote costanti nei cinque anni successivi, come previsto dall'articolo 67, comma 7 del T.U.I.R. (ora articolo 102, comma 6 T.U.I.R.).
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati. Le spese processuali sono state rimesse alla decisione del giudice di rinvio.