La Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte: Nova Coop ottiene il rimborso dell'IRBA
Pubblicato il: 3/31/2025
L'avvocato Maria Laura Piovano e l'avvocato Alessandro Mattioda hanno affiancato la Regione Piemonte. L'avvocato Livia Salvini e l'avvocato Davide De Girolamo hanno assistito Nova Coop Società Cooperativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7956 del 2025, ha annullato la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, che aveva riconosciuto il diritto di Nova Coop Società Cooperativa al rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). La sentenza impugnata, n. 343/2023, era stata depositata il 31 luglio 2023.
La vicenda ha avuto origine quando Nova Coop Società Cooperativa ha presentato ricorso contro il diniego della Regione Piemonte alla richiesta di rimborso dell'IRBA, prevista dall'art. 3 della legge regionale Piemonte n. 47/1993. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva respinto il ricorso, sostenendo che il soggetto passivo dell'IRBA fosse il consumatore finale e che il soggetto erogatore avesse esclusivamente il ruolo di esattore del tributo.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, accogliendo l'appello di Nova Coop, aveva riconosciuto il diritto del soggetto erogatore al rimborso, nell'ipotesi in cui l'imposta fosse stata illegittimamente incassata dalla Regione. La Corte aveva stabilito che l'onere della prova spettasse all'Ufficio, che avrebbe dovuto dimostrare che l'imposta era stata effettivamente traslata ai consumatori finali. Tuttavia, la Regione Piemonte non aveva fornito tale prova, limitandosi a sostenere l'esistenza della traslazione sulla base di una supposta antieconomicità del prezzo di vendita della benzina.
Regione Piemonte ha quindi presentato ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi. Il primo motivo riguardava la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un'eccezione di merito e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di Giustizia Tributaria non aveva esaminato l'eccezione di merito relativa alla traslazione del tributo sul consumatore finale. Il secondo motivo riguardava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 comma 2 della legge n. 428/1990 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che il diritto al rimborso spettasse solo se il tributo fosse stato effettivamente rimborsato ai consumatori finali. Il terzo motivo contestava la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione della Corte di Giustizia Tributaria. Il quarto motivo riguardava la violazione dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992 e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Infine, il quinto motivo contestava la decorrenza del termine di decadenza biennale per la richiesta di rimborso.
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione della legittimazione passiva della Regione Piemonte, richiamando il principio secondo cui la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire. La Corte ha rilevato che l'IRBA, istituita dalla Regione Piemonte, non soddisfaceva i requisiti previsti dalla Direttiva 2008/118/CE, poiché non era individuabile la finalità specifica dell'imposta. La legislazione regionale aveva attribuito all'IRBA unicamente un fine di bilancio, senza stabilire un nesso diretto tra l'uso del gettito tributario e le finalità ambientali e di salute pubblica.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso che l'incasso da parte della Regione del tributo in oggetto era indebito e che la clausola di salvezza non poteva sopravvivere alla radicale espunzione del tributo dall'ordinamento nazionale. Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario e ha compensato le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità tra le parti.