Il Consiglio di Stato conferma la sanzione pecuniaria di 38.000 euro a RFI per la demolizione non autorizzata di un immobile tutelato
Pubblicato il: 4/29/2025
L'Avvocato Luca Raffaello Perfetti ha affiancato Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nella vertenza.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03114/2025, ha rigettato l'appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI) contro il Ministero della cultura, confermando la sanzione pecuniaria di 38.000 euro per la demolizione non autorizzata di un immobile situato sulla linea ferroviaria Bari-Barletta. La decisione del Consiglio di Stato si basa su una serie di elementi giuridici chiave che hanno determinato l'esito del contenzioso.
RFI aveva demolito la casa cantoniera situata sulla tratta Giovinazzo-Bari-S. Spirito senza richiedere la preventiva autorizzazione alla Soprintendenza, nonostante l'immobile fosse sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004. La Soprintendenza aveva avviato il procedimento sanzionatorio, concludendolo con l'irrogazione della sanzione pecuniaria commisurata al valore stimato dell'immobile demolito.
Nel ricorso di primo grado, RFI aveva contestato il provvedimento sanzionatorio sollevando vari motivi di diritto, tra cui la violazione degli artt. 10, 12 e 27 del Codice dei beni culturali, nonché la violazione dell'art. 32 della Costituzione e degli artt. 3 e 4 della l. n. 689 del 1981. Il T.a.r. per la Puglia aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l'immobile fosse correttamente sottoposto a tutela e che RFI avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione prima di procedere alla demolizione.
RFI ha quindi proposto appello, affidato a due motivi principali. Il primo motivo riguardava la violazione del principio di non contestazione, mentre il secondo motivo contestava l'applicabilità degli artt. 10, 12 e 27 del Codice dei beni culturali a RFI, sostenendo che la società, essendo privatizzata, non rientrasse tra i soggetti elencati nell'art. 10. Il Consiglio di Stato ha rigettato entrambi i motivi, confermando che RFI, pur essendo privatizzata, deve essere considerata un soggetto pubblico per quanto riguarda i beni trasferiti in esito al processo di privatizzazione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre rigettato le censure riproposte in appello, tra cui il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la mancata considerazione dei rischi per l'incolumità pubblica. Il Collegio ha ritenuto che l'immobile fosse sottoposto ex lege al regime di protezione previsto dal d.lgs. n. 42 del 2004 e che RFI avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione alla demolizione.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione pecuniaria di 38.000 euro e ha condannato RFI a rifondere al Ministero della cultura le spese del presente grado di giudizio, quantificate in 3.000 euro. La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di tutela dei beni culturali e conferma l'obbligo di richiedere le necessarie autorizzazioni prima di procedere alla demolizione di immobili sottoposti a tutela.