Il CdS conferma la sanzione di 100.000 euro a Zalando per pubblicità parassitaria durante UEFA Euro 2020
Pubblicato il: 4/29/2025
Nel contenzioso, gli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Luigi Goglia e Tankred Thiem hanno affiancato Zalando s.e.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03118/2025, ha rigettato l'appello proposto da Zalando s.e. contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), confermando la sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro per pubblicità parassitaria durante UEFA Euro 2020. La decisione del Consiglio di Stato si basa su una serie di elementi giuridici chiave che hanno determinato l'esito del contenzioso.
Zalando s.e. aveva impugnato il provvedimento n. 30099/2022 dell'AGCM, che aveva irrogato la sanzione per la diffusione di una affissione pubblicitaria di grandi dimensioni nella stessa piazza di Roma in cui era allestita l'area Football Village ufficiale dell'evento calcistico internazionale UEFA Euro 2020. L'affissione riportava l'espressione "Chi sarà il vincitore?", il nominativo di Zalando, le 24 bandiere delle Nazioni partecipanti all'evento e una maglia calcistica bianca con il logo distintivo di Zalando.
Nel ricorso di primo grado, Zalando aveva contestato la decisione dell'AGCM sollevando vari motivi di diritto, tra cui la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 10, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16/2020, sostenendo che il provvedimento non aveva valutato adeguatamente l'elemento dell'induzione in errore del pubblico. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo esistente il collegamento tra Zalando e gli europei di calcio e correttamente motivata la decettività del messaggio pubblicitario.
Zalando ha quindi proposto appello, sollevando ulteriori censure. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando che il messaggio pubblicitario di Zalando era idoneo a creare un collegamento indiretto con l'evento calcistico UEFA Euro 2020 e ad indurre in errore il pubblico sulla identità degli sponsor ufficiali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli elementi illustrati, ossia la maglietta calcistica, la vicinanza al Football Village e lo slogan impiegato, fossero sufficienti a creare un "framing" idoneo ad indurre in errore il pubblico.
Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto le censure relative alla carenza di istruttoria e motivazione del provvedimento, ritenendo che l'AGCM avesse correttamente valutato gli elementi al ricorrere dei quali la fattispecie della pubblicità parassitaria risultava integrata. Il Collegio ha anche ritenuto irrilevante la circostanza che il cartellone sarebbe stato rimosso prima dell'inizio degli europei di calcio, sottolineando che la contestuale presenza degli stand dell'UEFA e del cartellone contestato era sufficiente a dimostrare l'esistenza del collegamento indiretto.
Infine, il Consiglio di Stato ha respinto la censura relativa alla violazione della libertà di espressione, ritenendo che Zalando avrebbe potuto promuovere le istanze sociali mediante strumenti che non ingenerassero un collegamento indiretto con la competizione sportiva. La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di pubblicità parassitaria e conferma l'obbligo di rispettare le normative vigenti per evitare l'induzione in errore del pubblico.