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Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Ital Real Estate s.r.l. contro il Comune di Napoli per la messa in sicurezza della scarpata


Pubblicato il: 4/29/2025

Nel contenzioso, l'Avvocato Giuseppe Lanocita e l'Avvocato Francesco Lanocita hanno affiancato la Società Ital Real Estate s.r.l., mentre l'Avvocato Antonio Andreottola e l'Avvocato Anna Ivana Furnari hanno assistito il Comune di Napoli.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03137/2025, ha rigettato l'appello proposto dalla Società Ital Real Estate s.r.l. contro il Comune di Napoli, confermando la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 6 del 2020 che imponeva alla società di eseguire lavori di messa in sicurezza della scarpata sovrastante la Via Vicinale Cupa Spadari. La decisione del Consiglio di Stato si basa su una serie di elementi giuridici chiave che hanno determinato l'esito del contenzioso.

La vicenda ha avuto origine da uno smottamento di terreno lungo il versante sovrastante la Via Vicinale Cupa Spadari, che ha portato il Comune di Napoli a diffidare la Ital Real Estate s.r.l., in qualità di proprietaria dell'area, ad eseguire una verifica tecnica della scarpata e a provvedere alla messa in sicurezza del sito. Nonostante la società avesse effettuato alcuni interventi di pulizia del costone, il Comune ha ritenuto tali misure insufficienti e ha emesso l'ordinanza n. 6 del 2020, imponendo ulteriori lavori di messa in sicurezza.

Nel ricorso di primo grado, Ital Real Estate s.r.l. ha contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati, sollevando vari motivi di diritto, tra cui l'incompetenza del Comune ad adottare tali misure, spettanti esclusivamente alla Regione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/1996, e la carenza di istruttoria e motivazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha respinto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza sindacale fosse stata legittimamente adottata dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUEL.

Ital Real Estate s.r.l. ha quindi proposto appello, sollevando ulteriori censure, tra cui la violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 285 del 1992, che stabilisce che i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, confermando che la responsabilità del consolidamento della parete della strada vicinale è a carico della società proprietaria del fondo sovrastante.

Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto le censure relative alla carenza di istruttoria e motivazione, ritenendo che il Sindaco si sia determinato a seguito della segnalazione ricevuta e che l'urgenza di provvedere non abbia esonerato l'Amministrazione dall'attenta considerazione di tutte le circostanze apprese nel corso dell'istruttoria. La giurisprudenza ha chiarito che il potere di ordinanza del Sindaco può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 6 del 2020 e ha condannato Ital Real Estate s.r.l. a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio, quantificate in 3.000 euro. La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità dei proprietari di fondi laterali alle strade e conferma l'obbligo di eseguire le necessarie opere di messa in sicurezza per prevenire rischi per la pubblica incolumità.