Autorità portuale di La Spezia vince il contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 3/31/2025
Nel contenzioso, Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale è affiancata dagli avvocati Silvana Meliambro e Sara Armella.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7996 del 2025, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro l'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale già Autorità Portuale di La Spezia, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La vicenda riguarda l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per una concessione demaniale portuale di 60 anni, con un canone annuo di 487.008,31 euro.
L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro per tutti i canoni annui previsti nella convenzione, mentre la contribuente aveva pagato l'imposta solo per il primo anno. La Corte ha stabilito che l'imposta di registro deve essere calcolata sull'intera durata della concessione, confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione.
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate si basava sulla presunta violazione di diverse norme, tra cui gli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del d.P.R. n. 131 del 1986. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse sufficientemente specifico e ha accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986.
La Corte ha inoltre chiarito che la normativa nazionale deve prevalere sulle disposizioni europee in materia di imposta di registro, poiché questa non è armonizzata a livello comunitario. La sentenza ha ribadito che le concessioni demaniali non possono essere equiparate alle locazioni di immobili urbani, confermando la differenza di disciplina tra le due fattispecie.
La decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente giuridico, stabilendo che le concessioni demaniali devono essere trattate in modo distinto rispetto alle locazioni di immobili urbani, sia commerciali che abitativi. La sentenza ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.