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Euroappalti Srl e Avallone Costruzioni Srl vincono il contenzioso contro Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L.


Pubblicato il: 4/30/2025

Nel contenzioso, l'Avvocato Antonio Melucci ha affiancato Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L., l'Avvocato Gianfranco D'Angelo ha assistito Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – Acamir, mentre l'Avvocato Gaetano La Marca ha rappresentato Euroappalti S.r.l. e Avallone Costruzioni S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03191/2025, ha respinto l'appello proposto da Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L. contro la Regione Campania e l'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – Acamir, confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n. 01109/2024. La controversia riguardava la procedura negoziata indetta da Acamir per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori per l'intervento denominato "Aumento Resilienza Rete Stradale Secondaria: Fondovalle Calore - II Stralcio Tratto C - D" (CIG: 9741576AD1), con un importo a base di gara pari a €7.181.941,77.

Fenix, classificatasi al secondo posto nella graduatoria con 80,497 punti, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione della commessa all'ATI Euroappalti Srl – Avallone Costruzioni Srl, che aveva ottenuto 90,464 punti. Le censure di Fenix includevano violazioni di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e nullità del contratto di avvalimento. Acamir ed Euroappalti avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Provincia di Salerno e per tardività della notifica.

Il Tar Campania aveva respinto le eccezioni preliminari e dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le censure di Fenix, condannandola alla refusione delle spese di lite. Fenix aveva quindi articolato quattro motivi di appello, contestando la sentenza di primo grado per errori di giudizio riguardanti l'ammissibilità dei motivi di ricorso, il requisito di idoneità professionale, l'inidoneità delle risorse oggetto di avvalimento e la qualificazione nella categoria OG 10.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando che la valutazione della stazione appaltante riguardo all'annotazione dell'illecito professionale di Euroappalti e alla posizione fiscale del progettista incaricato Hypro s.r.l. era corretta. Ha inoltre ritenuto che il contratto di avvalimento stipulato da Euroappalti fosse sufficientemente specifico e che le risorse messe a disposizione fossero congrue per l'esecuzione dei lavori. Infine, ha confermato la legittimità del ricorso al subappalto qualificatorio per le opere in categoria OG 10.

La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi sancito la vittoria di Euroappalti Srl e Avallone Costruzioni Srl, condannando Fenix alla refusione delle spese di lite in favore di Acamir e di Euroappalti, liquidate in complessivi €3.000,00 per ciascuna delle controparti.