Respinto il ricorso di Sodema per l'affidamento degli accordi quadro con un unico operatore inerenti i lavori sugli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
Pubblicato il: 4/30/2025
Nel contenzioso, Sodema S.r.l. è affiancata dall'avvocato Lucia Papa; Città Metropolitana di Napoli è difesa dagli avvocati Maurizio Massimo Marsico e Nicoletta Urciuolo; Research Consorzio Stabile è assistito dall'avvocato Paolo Cantile.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03195/2025, ha respinto l'appello di Sodema s.r.l. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Città Metropolitana di Napoli e Research Consorzio Stabile, confermando la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. I, n. 1838 del 2024.
La controversia riguardava l'aggiudicazione del lotto 14 della procedura telematica aperta per l'affidamento degli accordi quadro inerenti i lavori di nuova costruzione, ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di competenza della Città Metropolitana di Napoli.
Sodema s.r.l., classificatasi al secondo posto nella graduatoria, aveva impugnato l'aggiudicazione del lotto 14 a Research Consorzio Stabile, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l'aggiudicatario per aver modificato un elemento essenziale dell'offerta economica in sede di verifica dell'anomalia. In particolare, Sodema contestava la riduzione degli oneri aziendali della sicurezza da €1.020.000,00 a €35.000,00 nei giustificativi dell'offerta.
Il Tar Campania aveva respinto il ricorso di Sodema, ritenendo che non vi fosse stata una modifica dell'offerta economica, ma una specificazione delle spese generali, comprensive degli oneri aziendali della sicurezza. Il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione, stabilendo che la scomposizione delle spese generali da parte di Research Consorzio Stabile non costituisse una modifica dell'offerta economica, ma una correzione di un errore di formulazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello di Sodema s.r.l., compensando le spese di giudizio tra le parti.