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La Corte di Cassazione conferma l'inammissibilità della richiesta di rimborso IVA di SNAI Rete Italia S.r.l.


Pubblicato il: 4/3/2025

Nel contenzioso, SNAI Reti Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Guglielmo Fransoni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8687 del 2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro SNAI Rete Italia S.R.L., cassando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata. La vicenda ha avuto origine dalla richiesta di rimborso presentata da SNAI Rete Italia S.R.L. per un importo IVA di € 46.170,66, sostenendo che gli Oneri Generali afferenti il Sistema Elettrico (OGSE) erano stati erroneamente inclusi nella base imponibile ai fini IVA dalla società distributrice di energia elettrica, Hera Comm s.r.l.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l'appello della società, riconoscendo la legittimità della richiesta di rimborso. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, sostenendo che SNAI Rete Italia S.R.L., in qualità di utente del servizio, non è legittimata a richiedere il rimborso dell'IVA direttamente all'Erario, poiché rimane estranea al rapporto tributario concernente il pagamento dell'imposta.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile. La Corte ha precisato che il rapporto obbligatorio in materia di IVA è esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, e solo quest'ultimo può attivarsi per richiedere il rimborso, salvo casi eccezionali come il fallimento del venditore.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.